
La Legge di Bilancio 2021 prevede diverse modifiche al Credito d’Imposta per gli investimenti in beni strumentali. Fattispecie, il Credito d’Imposta, che l’anno scorso ha sostituito quelli che erano iper e super ammortamento.
Indice dei contenuti:
A chi si rivolge
Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
A chi non si rivolge: Non sono ammesse a tali benefici le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Beni non oggetto di agevolazioni
Prima di andare nel dettaglio, onde non creare false aspettative, vediamo quali sono gli investimenti esclusi:
- i veicoli e altri mezzi di trasporto, sia che vengano utilizzati esclusivamente;
per l’esercizio dell’impresa, sia che vengano usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali; - beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento (ammortamento più lungo di 15 esercizi);
- fabbricati e costruzioni;
- i beni di cui all’allegato 3 annesso alla legge di stabilità 2016.
Le novità per il Credito d’Imposta Beni Strumentali della Legge di Bilancio 2021
La Legge di bilancio 2021 innanzitutto proroga il credito d’imposta al 31 dicembre 2022. La proroga arriva al 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Investimenti ordinari
Per gli investimenti ordinari materiali e immateriali, software, sistemi, piattaforme e applicazioni non impresa 4.0, ossia non inclusi negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati da imprese e professionisti a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, l’agevolazione spetta:
- nella misura del 10% per gli investimenti fino a un limite di 2 milioni di euro per i beni materiali e
- fino a un limite di un milione di euro per i beni immateriali.
La percentuale sale al 15% per gli investimenti destinati all’organizzazione di forme di lavoro agile effettuati nel medesimo periodo.
Attenzione, per gli stessi beni, il credito d’imposta opera al 6% per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022.
Investimenti in beni materiali 4.0
Per i beni materiali 4.0,
- beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;
- sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;
- dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.
Specificati nell’ allegato A della Legge di bilancio 2016, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto al:
- 50 % del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 30% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- 10 % del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.
Attenzione, per gli investimenti 2022, il credito d’imposta spetta nel limite del:
- 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
- del 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro e
- 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino max a a 20 milioni di euro.
Investimenti in beni immateriali 4.0
Per gli investimenti in beni immateriali 4.0 si intendono:
- software,
- sistemi e system integration,
- piattaforme e applicazioni,
- cloud computing.
Specifiche nell’ allegato B della Legge di bilancio 2016, il bonus è calcolato applicando il 20% alla spesa sostenuta. Spesa agevolata che non può esser superiore a un milione di euro.
Compensazione
Il bonus, indipendente dalla tipologia di investimento effettuato, può essere utilizzato solo in compensazione in F24. In 3 quote annuali di pari importo. A decorrere:
- dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti in beni materiali diversi da quelli Industria 4.0,
- ovvero a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti in beni materiali e immateriali Industria 4.0.
Tuttavia, il bonus può essere utilizzato in un’unica quota per i soggetti con volume di ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro. Tale possibilità riguarda solo i beni materiali non rientranti nell’ambito di Industria 4.0.
Se l’investimento è effettuato a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spettante per i beni materiali diversi da Industria 4.0
Tabelle Riepilogative dei Crediti d’Imposta per Beni Strumentali secondo la Legge Bilancio 2021, in neretto le novità e la normativa vigente.
Credito d’imposta legge n. 178/2020 (16/11 – 31/12/2020) | |
Beni materiali ordinari | 10% fino a 2 milioni |
Beni materiali industria 4.0 | 50% fino a 2,5 milioni; 30% oltre fino a 10 milioni; 10% oltre fino a 20 milioni |
Beni immateriali 4.0 | 20% fino a 1 milione |
Quando si ottiene il beneficio fiscale?
Per la tipologia di crediti d’imposta (legge n. 178/2020) invece, il beneficio potrà essere utilizzato già a decorrere dall’esercizio di entrata in funzione o interconnessione del bene.
In che modalità?
Anche in questo caso una semplice tabella riepilogativa può essere di aiuto.
Norma agevolativa | Modalità di utilizzo | |
Credito d’imposta legge n. 160/2019 | Beni materiali | 5 quote annuali |
Beni immateriali 4.0 | 3 quote annuali | |
Credito d’imposta legge n. 178/2020 | Beni materiali e immateriali | 3 quote annuali |
Beni ordinari non 4.0 (ricavi/compensi sotto 5 milioni) | 1 quota annuale |
Regime agevolativo | Dicitura in fattura |
Credito d’imposta legge n. 160/2019 | Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 184-194, Legge 160 del 27.12.2019 |
Credito d’imposta legge n. 178/2020 | Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 1051 – 1063, Legge 178 del 30.12.2020 |